Art. 1 Denominazione, sede e durata
Art. 2 Scopo
Art. 3 Azioni
Art. 4 Requisiti degli Associati
Art. 5 Categorie di Associati
Art. 6 Decadenza dell’Associato
Art. 7 Recesso dell’Associato
Art. 8 Diritti e doveri degli Associati
Art. 9 Gratuità delle prestazioni
Art. 10 Patrimonio sociale e mezzi finanziari
Art. 11 Obbligazioni
Art. 12 Organi sociali
Art. 13 Assemblea degli Associati
Art. 14 Funzioni dell’Assemblea
Art. 15 Svolgimento dei lavori dell’Assemblea
Art. 16 Il Consiglio Direttivo
Art. 17 Funzioni del Consiglio Direttivo
Art. 18 Il Presidente
Art. 19 I Vice Presidenti
Art. 20 Il Segretario
Art. 21 Il Tesoriere
Art. 22 Il Comitato d'onore
Art. 23 Il Comitato Scientifico
Art. 24 Il Collegio dei Revisori
Art. 25 Tentativo di conciliazione e Collegio Arbitrale
Art. 26 Scioglimento e liquidazione
Art. 27 Norma di rinvio
Art. 28 Norme transitorie
Art. 1 Denominazione, sede e durata
È costituita, sulla base dell’esperienza maturata in Internet, su piattaforma telematica di social network, l’Associazione “INNOVATORI” (di seguito “Associazione”), con sede legale in Roma, viale Regina Margherita, 96.
L’Associazione ha durata illimitata, salvo i casi di scioglimento e liquidazione di cui all’art. 25. INNOVATORI è una libera associazione privata senza fini di lucro.
Art. 2 Scopo
2.1 L’Associazione promuove il confronto e il dibattito sugli aspetti innovativi, creativi ed evolutivi della Società italiana, con particolare riguardo ai sistemi di comunicazione, amministrazione, gestione, produzione di beni e servizi nel settore pubblico e privato al fine di individuare soluzioni che possano anche contribuire ad uno sviluppo del quadro normativo sulla materia.
2.2 Obiettivo inoltre, è di individuare modelli di governo integrati e condivisi, che siano punto di riferimento per la pubblica amministrazione, le aziende e il comparto professionale nei quali sia adeguatamente valorizzata la competenza e la professionalità di tutti i soggetti coinvolti nel processo di innovazione.
2.3 L’Associazione intende fornire un contributo concreto alla definizione e costruzione di un modello di governo sociale moderno ed evoluto, che integri obiettivi di efficacia, efficienza, legalità, indipendenza, trasparenza, competenza e correttezza per una Società dell’informazione etica e dinamica, in modo da favorire la nascita di un clima di fiducia verso l’operato della stessa, che contribuisca a determinarne la crescita e lo sviluppo, nell’interesse del Paese nel suo complesso.
2.4 L'Etica con cui l'Associazione sviluppa le proprie attività ai livelli interno ed esterno, fa generale riferimento alla normativa italiana e alle direttive europee in termini di “Carta Etica”, ai valori UNESCO, nonché agli standard internazionali ISO, UNI ed EMAS. L'Associazione promuove l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile come indicato nello “Schema di implementazione DESS UNESCO 2005-2014”. Per valorizzare lo spirito imprenditivo, l'Associazione invita inoltre gli associati a implementare volontariamente la “Responsabilità Sociale d’Impresa” (“Corporate Social Responsibility – CSR”) basata sugli orientamenti contenuti nel Libro Verde della Commissione Europea 2001.
Art. 3 Azioni
L’Associazione INNOVATORI si propone di:
a) rappresentare una sede di confronto per tutte le parti interessate al tema della Innovazione del sistema Italia, al fine di elaborare istanze unitarie e condivise;
b) realizzare e diffondere studi e ricerche sui temi connessi alla Innovazione, con particolare riferimento a quei profili in grado di contribuire alla definizione di un sistema di governo innovativo, efficiente ed efficace, condiviso da tutti i soggetti interessati, comprese le amministrazioni pubbliche centrali e locali;
c) contribuire e stimolare il processo legislativo italiano e comunitario in materia di Innovazione nella prospettiva dell’adozione di soluzioni di semplice applicazione pratica e di maggiore efficienza per il settore pubblico, privato e professionale, anche in sede di adeguamento alle direttive comunitarie;
d) analizzare e ipotizzare standard e prototipi di “Sistemi culturali” idonei al coordinamento ed alla sinergia degli assetti di Innovazione con ulteriori istanze di ottimizzazione organizzativa ed operativa del sistema Italia;
e) favorire la trasparenza nelle procedure e nei modelli di Innovazione adottati nonché lo sviluppo di un’adeguata informativa nei confronti di tutti i soggetti interessati;
f) interagire efficacemente con tutti gli organismi preposti alla redazione di documenti relativi alla Innovazione, tramite l’elaborazione di note di commento e suggerimenti;
g) promuovere e approfondire la cultura dell’innovazione nel Paese e la sensibilizzazione di tutti gli interessati attraverso convegni, seminari, tavole rotonde, incontri di studio o quant’altro necessario per il raggiungimento dei fini di cui all’oggetto.
h) promuovere la ricerca di soluzioni sociali mediante l’utilizzo degli strumenti offerti dalla Società dell’Informazione;
i) favorire l’accesso alla rete Internet, come strumento di innovazione, tutelando il diritto di ogni persona fisica o giuridica ad accedere alle informazioni senza esser sottoposta a forme di controllo o di sorveglianza in violazione dei diritti umani fondamentali;
l) svolgere qualsivoglia altra attività che, direttamente e/o indirettamente, afferisca agli scopi di cui al presente articolo
Art.4 Requisiti degli Associati
L’Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche (aziende, enti pubblici o privati, studi professionali anche in forma associata) interessate all’Innovazione del Paese, nonché in possesso di specifiche conoscenze tecnico scientifiche con particolari esperienze professionali o dimostrando interesse nella materia oggetto dell’Associazione.
Art. 5 Categorie di Associati
All’interno dell’Associazione gli “Associati-Innovatori” si distinguono per le seguenti categorie:
- Associati fondatori: persone, organizzazioni o istituti privati o pubblici che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione e abbiano provveduto a dotarla di uno specifico patrimonio di dotazione iniziale.
La loro appartenenza all’Associazione è a carattere perpetuo e hanno diritto di voto.
Sono Associati fondatori coloro che ne hanno sottoscritto l’atto costitutivo nonché tutti coloro che, elencati nell’atto costitutivo, hanno preso parte all’iniziativa sempre che facciano pervenire al Presidente dell’Associazione entro sessanta giorni dalla costituzione, apposita istanza di adesione contenente dichiarazione attestante la volontà di aderire a INNOVATORI e di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, nonché l’adesione al presente Statuto. L’istanza sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio Direttivo, il quale potrà opporre diniego.
Le persone giuridiche partecipano all’attività istituzionale dell’Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato all’uopo designato, purché non risulti associato dell’Associazione a titolo individuale.
- Associati ordinari: persone fisiche e giuridiche, quali enti pubblici e privati, istituti, società, aziende, associazioni in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, che, riconoscendosi nelle finalità dell’Associazione, ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è eventualmente accolta dal Consiglio Direttivo entro venti giorni.
Le persone giuridiche e gli enti privi di personalità giuridica partecipano all’attività istituzionale dell’Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato all’uopo designato, purché non risulti associato dell’Associazione a titolo individuale.
La partecipazione di Università e Centri Culturali potrà avvenire anche mediante la messa a disposizione temporanea ed a titolo gratuito a favore dell’Associazione di propri spazi o di ricercatori o collaboratori scientifici; in tal caso tali enti potranno essere esentati dal contributo sociale con delibera del Consiglio direttivo.
La partecipazione degli associati ordinari a INNOVATORI ha durata annuale, tacitamente rinnovabile salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, o recesso, ed è subordinata al regolare versamento della quota annuale che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio Direttivo entro l’ultimo trimestre dell’anno precedente.
Gli associati ordinari hanno diritto di voto, purchè in regola con il pagamento delle quote associative, e sono eleggibili alle cariche sociali.
- Associati ricercatori: coloro che partecipano all’attività istituzionale dell’associazione apportando un concreto contributo di studio, ricerca e approfondimento dei temi di cui all’oggetto dell’Associazione. Essi non partecipano all’Assemblea, non hanno diritto di voto, non sono eleggibili alle cariche sociali, non sono assoggettati al pagamento del contributo sociale;
- Associati sostenitori: persone fisiche o giuridiche che collaborano alla promozione dell’associazione e della sua attività, ovvero, erogano servizi di supporto o un contributo economico sociale annuale stabilito dal Consiglio Direttivo nell’ultimo trimestre dell’anno precedente. Gli Associati sostenitori non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.
L’ammissione degli Associati ricercatori e sostenitori avviene a giudizio insindacabile e non motivato del Consiglio Direttivo ed ha durata annuale tacitamente rinnovabile.
Art. 6 Decadenza dell’Associato
Dalla qualità di associato si decade quando:
a) non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
b) per gli associati ordinari, sia stato omesso il pagamento della quota annuale dopo tre mesi dalla scadenza fissata dal Consiglio Direttivo;
c) in qualunque modo si siano tenuti comportamenti che possono arrecare danno anche all’immagine dell’Associazione.
La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri ed è portata a conoscenza dell’associato tramite raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata.
Gli associati decaduti non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale né pretendere la restituzione delle quote associative.
Art. 7 Recesso dell’Associato
Il recesso può esercitarsi in ogni tempo, con preavviso di trenta giorni, mediante comunicazione al Consiglio Direttivo fatta pervenire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede o mediante comunicazione per posta elettronica certificata all’indirizzo del Segretario dell’Associazione.
La perdita della qualità di associato comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio dell’Associazione e non esonera dal pagamento delle quote annuali, non frazionabili, dovute sino al momento della sua efficacia.
Art. 8 Diritti e doveri degli Associati
Tutti gli associati hanno diritto a:
a) partecipare alle attività sociali;
b) formulare proposte progettuali;
c) usufruire dei servizi offerti dall’Associazione;
d) ricevere copia delle pubblicazioni periodiche edite dall’Associazione.
Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa annuale.
Tutti gli associati devono tutelare gli interessi e le finalità dell’Associazione, diffondere quanto più possibile i valori di cui l’Associazione si fa promotrice, comunicare agli altri membri l’eventuale partecipazione ad attività esterne a quelle dell’Associazione.
I progetti ideati o realizzati dall’Associazione sono di esclusiva proprietà dell’Associazione e possono essere trasferiti o utilizzati da terzi previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Art. 9 Gratuità delle prestazioni
Le prestazioni degli associati sono volontarie ed a titolo gratuito.
Resta salva la facoltà dell’Associazione di avvalersi, per il raggiungimento dello scopo associativo, di prestazioni di lavoro dipendente o di lavoro autonomo rese dai propri associati o da non associati.
La decisione sull'assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo è di competenza del Consiglio Direttivo.
Art. 10 Patrimonio sociale e mezzi finanziari
L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:
a) patrimonio messo a disposizione da Associati fondatori;
b) quote d’ingresso e contributi annuali degli associati ordinari;
c) donazioni, elargizioni, lasciti o contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
d) proventi di iniziative attuate e/o promosse dall’Associazione;
e) partecipazione diretta o indiretta, autonoma o subordinata a progetti e finanziamenti nazionali e/o comunitari.
Art. 11 Obbligazioni
Ai sensi dell’articolo 38 del Cod. Civ. delle obbligazioni assunte con i terzi risponde il patrimonio dell’associazione nonché, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell’ente associativo.
Art. 12 Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) i Vice Presidenti;
e) il Segretario;
f) il Tesoriere;
g) il Collegio dei Revisori.
Art. 13 Assemblea degli Associati
13.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli associati. Le persone giuridiche e gli enti privi di personalità giuridica partecipano all’Assemblea per mezzo dei loro legali rappresentanti o di persona da questi legittimamente delegata.
13.2 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed è convocata dallo stesso in via ordinaria almeno una volta l'anno, in qualunque luogo purchè sul territorio dell'Unione Europea, per l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell’anno precedente, per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi; è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta un/terzo del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata per iscritto di almeno un/quinto degli associati.
13.3 L’Assemblea degli associati è convocata con preavviso di almeno 10 giorni prima, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Associazione all'indirizzo www.innovatori.it. L’avviso di convocazione tanto in prima quanto in seconda convocazione, deve contenere l’indicazione dell’ordine, del giorno del luogo, della data e dell’ora stabilita per la convocazione.
13.4 L'elettorato attivo e passivo spetta a coloro che risultano associati da almeno 90 giorni prima della data in cui si tiene l'Assemblea.
13.5 Ciascun associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega un massimo di tre associati. L’Assemblea è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati fondatori e con la presenza della maggioranza degli associati ordinari, e delibera con la maggioranza dei voti degli associati ordinari presenti e con la maggioranza dei voti degli associati fondatori presenti.
13.6 L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria per le modifiche statutarie, l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.
13.8 Le deliberazione dell’Assemblea, convocata in seduta straordinaria, sono adottate con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) degli associati presenti, anche su delega, purché consti il voto favorevole della maggioranza dei fondatori.
Art. 14 Funzioni dell’Assemblea
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria per deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sugli argomenti posti all’ordine del giorno riguardanti l’organizzazione e la gestione dell’Associazione medesima.
L’Assemblea in particolare:
- elegge i componenti del Consiglio direttivo per la durata di un triennio;
- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché la relazione sull’attività svolta, determinando la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, nonché su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Art. 15 Svolgimento dei lavori dell’Assemblea
15.1 L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza di questo, dal Vice Presidente più anziano presente e in caso di assenza dal Segretario.
15.2 Il Segretario accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
15.3 Dell’Assemblea viene redatto un verbale cartaceo o elettronico da trascriversi entro trenta giorni nell’apposito libro o raccolta elettronica dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 16 Il Consiglio Direttivo
16.1 L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un massimo di 11 componenti, eletti dall’Assemblea che durano in carica per un triennio.
16.2 Gli associati fondatori hanno la facoltà di nominare sino ad un massimo di sette componenti, mentre gli altri componenti sono nominati dall’Assemblea tra i canditati proposti dagli Associati ordinari.
16.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedano almeno cinque dei suoi membri.
16.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza, anche attraverso sistemi di audio/video conferenza, della maggioranza dei componenti e le delibere devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
16.5 Il trattamento economico dei membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, è stabilito all’atto della loro nomina; comunque spetta agli stessi il rimborso delle spese documentate inerenti alla loro carica compatibilmente con le disponibilità di cassa.
16.6 Nessun trattamento economico per i componenti del Consiglio Direttivo è previsto per i primi tre anni di vita dell’Associazione.
Art. 17 Funzioni del Consiglio Direttivo
17.1 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere dell’associazione, ed inoltre è suo compito:
a) determinare le attività da svolgere per il raggiungimento dello scopo associativo;
b) deliberare in ordine alla stipula di tutti gli atti e contratti e le convenzioni, i patti, gli accordi inerenti l’attività sociale;
c) sottoporre all’Assemblea eventuali modifiche da apportare allo statuto;
d) predisporre i regolamenti interni;
e) deliberare in ordine all’ammissione e alla decadenza degli associati;
f) stabilire l’entità del contributo annuale associativo e delle quote di ingresso dei nuovi associati;
g) amministrare il patrimonio dell’Associazione;
h) istituire commissioni o gruppi di lavoro;
i) assistere il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni;
l) formulare proposte all’Assemblea;
m) nominare commissioni territoriali coordinate da responsabili che risponderanno direttamente al Consiglio direttivo;
n) Il Consiglio direttivo potrà infine istituire una commissione per l’assegnazione di borse di studio o contributi per la realizzazione di progetti innovativi;
17.2 Il Consiglio direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dello scopo associativo, nulla escluso o eccettuato.
17.3 Le funzioni del Consiglio direttivo di cui alle lettere a) e b) possono essere delegate al Presidente dal Consiglio direttivo, fermo restando le funzioni di indirizzo sulle attività dell’Associazione.
17.4 Il Consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro appositamente nominati e può essere coadiuvato, per particolari questioni, da esperti con remunerazione preconcordata, in regime di lavoro autonomo e non subordinato.
Art. 18 Il Presidente
18.1 Il Presidente, nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, ed altresì:
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- formula programmi da sottoporre, una volta approvati dal Consiglio direttivo, al vaglio dell’Assemblea degli associati.
18.2 Il mandato del Presidente ha durata triennale e può essere rieletto.
18.3 Il Presidente può disporre di un fondo per le spese di ordinaria amministrazione, secondo le disposizioni del bilancio preventivo approvato annualmente dall’Assemblea.
18.4 L’Associazione formula attraverso il Presidente opinioni motivate pubbliche, ovvero valutazioni, commenti, proposte, pareri, censure, dissensi, su fatti, eventi, situazioni e prassi; su norme, leggi, regolamenti e direttive; su provvedimenti, atti o decisioni amministrative e giudiziarie.
Art. 19 I Vice Presidenti
I Vice Presidenti, nominati tra i componenti del Consiglio direttivo, sino ad un massimo di tre, restano in carica per la durata del Consiglio direttivo, ovvero per un triennio, essi sostituiscono anche singolarmente il Presidente in caso di suo impedimento o delega, in assenza o decadenza del Presidente o dei Vice Presidenti, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.
Art. 20 Il Segretario
20.1 Il Segretario dell’Associazione, nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo, resta in carica per la durata del Consiglio direttivo, ovvero per un triennio, è incaricato nella gestione dell’elenco associati, della direzione delle attività organizzative, culturali e scientifiche secondo le istruzioni del Consiglio Direttivo stesso di cui fa parte, mantiene i rapporti anche con i componenti della commissione scientifica e del comitato d’onore.
20.2 Il Segretario detiene e aggiorna su supporto elettronico:
- il libro degli associati;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
20.3 Tutti i libri sono consultabili on line dagli associati con modalità di accesso.
Art. 21 Il Tesoriere
21.1 Il Tesoriere nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo, resta in carica per la durata del Consiglio direttivo, ovvero per un triennio, provvede alla gestione della cassa sociale, nonché effettua i pagamenti e gli incassi su indicazione, ovvero sotto il controllo del Consiglio Direttivo.
21.2 Il Tesoriere redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo che sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
21.3 I bilanci preventivo e consuntivo devono essere redatti in conformità alle disposizioni di legge, principi contabili e raccomandazioni emanati dagli organi deputati alla loro statuizione.
21.4 I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’associazione almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea in prima convocazione.
21.5 L’esercizio amministrativo coincide con l'anno solare.
21.6 È vietata, sotto qualsiasi forma, la distribuzione di utili o di avanzi di gestione durante la vita dell’Associazione, salvi i casi previsti dalla legge.
Art. 22 Il Comitato d’onore
22.1 Del Comitato d’onore dell’Associazione potranno far parte soggetti italiani e stranieri designati dal Presidente con l’assenso del Consiglio direttivo, per il maggior prestigio scientifico ed accademico dell’Associazione.
22.2 Tale incarico è a titolo gratuito, con durata indeterminata, ma non attribuisce lo status di associato, né concorre alle deliberazioni associative.
22.3 Il Comitato d’onore non costituisce un organo associativo.
Art. 23 Il Comitato Scientifico
23.1 Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica per il periodo di vigenza dello stesso Consiglio, è formato da un minimo di tre a un massimo di quindici membri scelti tra studiosi o esponenti di rilievo del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale, anche se cessati dal servizio attivo.
23.2 Il Comitato scientifico elabora proposte in merito ai temi di innovazione e valuta proposte e progetti riferendone i risultati al Consiglio direttivo.
23.3 Il Presidente del Comitato scientifico è designato dal Consiglio direttivo all’atto della nomina dei componenti e ha il compito di coordinare le attività collegiali dell’organo.
23.4 Il Consiglio direttivo può attribuire ai singoli componenti del Comitato scientifico la responsabilità di specifici progetti di ricerca, di oggetto e durata predeterminati, stabilendo in tal caso il relativo compenso. Viene rimesso al Comitato Scientifico il potere di organizzare autonomamente lo svolgimento dei propri lavori.
23.5 Il Presidente del Comitato scientifico è tenuto a redigere, consegnare ed illustrare al Consiglio direttivo, con cadenza annuale, alla data di approvazione del bilancio, una relazione circa le attività svolte nel periodo e la programmazione delle attività da espletare nell’esercizio successivo.
Il Comitato scientifico non costituisce un organo associativo.
Art. 24 Il Collegio dei Revisori
24.1 Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri, è nominato dall’Assemblea, contestualmente al Consiglio direttivo, tra coloro i quali risultino iscritti al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
24.2 Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni, salvo conferma o rielezione dei membri.
24.3 Il Collegio dei Revisori non partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.
24.4 L’Assemblea elegge il Presidente del Collegio.
24.5 Il Collegio vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e di trasparente e corretta gestione contabile.
Art. 25 Tentativo di conciliazione e Collegio Arbitrale
25.1 Ogni controversia che dovesse insorgere tra l’Associazione e i singoli associati, o tra gli associati medesimi, o tra uno o più di essi e gli Organi Associativi in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dello Statuto e, più in generale, all'esercizio dell'attività dell’associazione, sarà sottoposta a conciliazione.
25.2 Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale.
25.3 La nomina del conciliatore, Organo unipersonale, sarà effettuata con l’accordo di entrambe le parti confliggenti ed ove questo non fosse raggiunto, su designazione del Presidente del Tribunale competente in riferimento al luogo ove ha sede l’associazione.
25.4 Il tentativo conciliatorio dovrà concludersi entro 90 (novanta) giorni dal momento della intervenuta nomina del Conciliatore e la determinazione sarà vincolante per le parti confliggenti.
25.5 E' espressamente convenuto che tutte le informazioni relative allo svolgimento della procedura di conciliazione, ivi comprese l'eventuale proposta del Conciliatore e le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto alla stessa, hanno carattere di riservatezza e non potranno in alcun modo essere utilizzate nell'eventuale giudizio promosso a seguito dell'insuccesso della conciliazione.
25.6 Ove la conciliazione non abbia successo, il Conciliatore redigerà un verbale di mancata conciliazione in cui preciserà quali parti abbiano presenziato alla procedura e darà atto dell'insuccesso della procedura, senza fornire alcun elemento ulteriore sulla stessa.
25.7 Solamente a questo punto la controversia potrà essere devoluta dalle medesime parti confliggenti alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre membri due dei quali nominati da ciascuna parte (o gruppo di litisconsorti) ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente in riferimento al luogo ove ha sede l’associazione.
25.8 L'arbitrato sarà rituale e il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.
Art. 26 Scioglimento e liquidazione
26.1 Lo scioglimento, necessario o volontario, e la messa in liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall’Assemblea in seduta straordinaria con le maggioranze previste all’art. 13 del presente statuto, su proposta del Consiglio Direttivo.
26.2 La liquidazione è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea generale, in conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui ad essa si farà luogo.
26.3 L’eventuale attivo netto residuo del patrimonio comune sarà devoluto, su decisione a maggioranza semplice dell'Assemblea, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità aventi analoghe finalità.
Art. 27 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento agli articoli 36 e ss. Cod. Civ., ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Art. 28 Norme transitorie
Il Consiglio Direttivo designato nell’Atto Costitutivo durerà in carica sino alla scadenza del primo triennio.Il Consiglio direttivo entro 180 giorni dalla costituzione dell’Associazione provvederà alla nomina del Collegio dei Revisori per il primo triennio.